LO STATUTO - Associazione " Gli Amici dell'Oltrepò"

TUTTI UNITI DA
UNA GRANDE PASSIONE
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LO STATUTO

L'ASSOCIAZIONE
STATUTO
Art. 1 DENOMINAZIONE
E’ costituita l’Associazione non riconosciuta denominata “ Gli amici dell’Oltrepo’ “.

ART. 2 SEDE
L’Associazione avrà sede presso il bar “ Cristallo” sito in Via Gabetta n°2 a Voghera.

ART. 3 FINALITA’
L’Associazione è apartitica e apolitica e non ha scopo di lucro.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge. L’associazione pone come scopo statuario la conoscenza e l’aggregazione di appassionati di Fiat 500 rimanendo aperti ad accogliere appassionati di auto d’epoca di altro genere.
L’Associazione intende concretamente attuare i propri fini attraverso raduni in località diverse divulgando la cultura della vettura degli anni della ripresa economica.
Lo svolgimento delle attività dell’Associazione permettono ai tesserati di potersi confrontare e socializzare con appassionati e/o curiosi di altre località vicine o lontane rispetto al nostro territorio.
Per queste attività l’Associazione adotterà tutti i mezzi necessari e tutte le necessarie opzioni per agire nel rispetto della normativa vigente e dello Statuto.
L’Associazione si potrà avvalere di figure professionali per il corretto svolgimento di manifestazioni di qualunque genere.
L’Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi che si ha prefissata, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione dell’aggregazione di appassionati di auto d’epoca e comunque, sia direttamente che indirettamente attinente ai medesimi.
Art. 4 DURATA
L’Associazione ha durata illimitata salvo la volontà di almeno due terzi degli associati presenti riuniti in assemblea straordinaria, di scioglierla; la stessa, comunque, non si può sciogliere prima che siano state estinte tutte le delibere da essa assunte.
Art. 5 I SOCI
L’Associazione non ha scopo di lucro. Essa si finanza con:
· Le quote dei soci, fissate annualmente dal Consiglio Direttivo – eventuali donazioni e/o lasciti da parte di persone fisiche o giuridiche e/o di Enti pubblici e privati.
I Soci possono essere tutti coloro che, osservate tutte le norme relative all’ammissione dei Soci vengono accolti a far parte dell’Associazione. Essi sono tenuti al pagamento delle quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo ed all’osservanza degli altri obblighi in seguito specificati.
L’Associazione è costituita dalla seguente categoria di Soci:
Fondatori e Ordinari
Sono Soci Fondatori coloro che hanno partecipato alla Costituzione dell’Associazione, come da Atto Costitutivo.
Sono Soci Ordinari coloro che annualmente versano la normale quota fissata da Consiglio Direttivo.
Per essere ammessi a far parte dell’Associazione gli aspiranti devono accettare incondizionatamente il presente Statuto ed uniformarsi alle sue clausole.
Chiunque desideri essere nell’Associazione deve farne domanda al Consiglio Direttivo.
L’elenco dei soci dovrà essere a disposizione, in qualunque momento, dei tesserati.
Il socio che non osservi lo Statuto si rende responsabile di infrazioni disciplinari e comunque nuoccia con il uso comportamento al buon nome dell’Associazione, può essere sospeso dall’esercizio dei diritti di Socio per la durata non superiore a sei mesi fermo restando tutti i suoi obblighi sociali.
Il rapporto sociale si estingue:
· Con la morte del socio
· Con le dimissione del socio stesso
· Con la radiazione del socio per morosità
· Con l’espulsione
I Soci che vogliono dimettersi dovranno inviare una lettera di dimissioni e non avranno diritto al rimborso delle quote sociali già pagate. Non sussistono limitazione nei diritti di ciascun Socio.
Le norme dell’ordinamento interno sono ispirate a principi di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali e il rapporto e le modalità associative sono svolte a garantire l’effettività del rapporto medesimo.
È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa ed è previsto per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto singolo in assemblea di cui all’Art. 2532, comma 2 del Codice Civile.
La quota o contributo associativa è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è prevista rivalutabilità della stessa.

Art. 6 ORGANI SOCIALI
L’Associazione ha una struttura democratica che si basa sui seguenti organi sociali:
· L’Assemblea dei soci
· Il Presidente dell’Associazione
· Il Vice Presidente
· Il Consiglio Direttivo
Tutte le cariche sociali sono conferite ad accettare a titolo gratuito ed attribuisco solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto dell’interesse dell’Associazione e da essa autorizzate. Tutte le cariche sociali hanno durata di un anno.

A.   ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea dei Soci rappresenta l’universalità degli associati ed è sovrana nelle deliberazioni riguardanti l’attività sociale ad essa sottoposte e può essere ordinaria o straordinaria.
L’Assemblea sarà regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci. Trascorsa un’ora da quella fissata per la prima convocazione l’Assemblea si intenderà validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti. Le deliberazioni dell’Assemblea saranno prese a maggioranza semplice, salvo il caso espressamente previsto per l’Assemblea straordinaria.
L’Assemblea ordinaria annuale è convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale ed ha per oggetto la discussione sulla relazione amministrativa del Consiglio Direttivo; la discussione e l’approvazione del rendiconto consuntivo e preventivo, la discussione e la delibera su ogni alto argomento di ordinaria amministrazione posto all’ordine del giorno. E’ convocata inoltre ogni anno il rinnovo delle cariche sociali. Può essere inoltre convocata quando il Consiglio Direttivo ritenga opportuno convocarla per discutere questioni sociali di ordinaria amministrazione. E’ convocata anche quando almeno 1/5 dei Soci con diritto di voto ne richiede la convocazione al Consiglio Direttivo specificando gli argomenti all’ordine del giorno.
La convocazione dei Soci per le Assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per lettera semplice o per affissione pubblica. L’avviso di convocazione dovrà essere inviato o affisso almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti dell’ordine del giorno. L’Assemblea Straordinaria viene convocata per deliberare sulle modifiche dello Statuto e per deliberare sullo scioglimento dell’Associazione.
B.   PRESIDENDE DELL’ASSOCIAZIONE
Il Presidente dell’Associazione, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, anche agli effetti di legge, l’Associazione stessa: convoca il Consiglio Direttivo, ne presiede le adunanze e ne firma le deliberazioni, firma il preventivo ed il rendiconto annuale da presentare ai Soci.
C.   IL VICEPRESIDENTE
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o legittimo impedimento, esercitandone le funzioni.

D.   CONSIGLIO DIRETTIVO
L’Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da non meno di quattro consiglieri. Il Consiglio Direttivo dura in carica un anno ed i suoi membri sono rieleggibili. Esso elegge: il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere/Segretario.
Il Consiglio direttivo costituito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Esso si riunisce ad iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno 3 Consiglieri.
Le adunanze sono valide con l’intervento personale della maggioranza dei Consiglieri. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre riunioni consecutive potrà essere ritenuto dimissionario dal Consiglio.
Le deliberazioni del Consiglio devono essere verbalizzate nell’apposito libero sociale del Segretario. Si considera dimissionario l’intero Consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri. Tale Consiglio deve essere composto da non meno di cinque Consiglieri.
Il Tesoriere/Segretario gestisce la cassa dell’Associazione secondo le norme previste per le Associazioni non riconosciute. Provvede alle operazioni formali di incasso e pagamento delle spese deliberate dal Consiglio. Provvede inoltre, al periodo controllo delle risultanze di cassa, crediti e debiti. Redige i verbali, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei Soci, trasmette gli invii per le adunanze del Consiglio e delle Assemblee, ed adempie in genere a tutte le mansioni di segreteria.
Art. 7 RISORSE ECONOMICHE E BILANCIO
· Fondo comune
Il fondo comune è costituito dai contributi dei Soci e da tutti i beni mobili ed immobili appartenenti all’Associazione stessa.
· Esercizio finanziario – Approvazione del rendiconto
L’anno sociale e l’esercizio finanziario decorrono dal 1 Gennaio al 31 Dicembre e coincidono con l’anno solare.
L’associazione dovrà redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario. Il Consiglio Direttivo convoca l’Assemblea dei Soci per l’approvazione del rendiconto consuntivo dell’anno precedente e per il rendiconto preventivo entro 4 mesi dalla chiusura di ogni esercizio finanziario.
Art.8 SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
L’Assemblea in seduta straordinaria, se delibera lo scioglimento dell’Associazione, deve nominare i liquidatori determinandone i poteri; in caso di scioglimento per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il patrimonio eventualmente risultante dopo la liquidazione ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organo di controllo di cui l’Art. 3 comma 190 della Legge 23 Dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 9 DISPOSIZIONI FINALI
· Richiamo nominativo
Per quanto non contemplato nel presente statuto valgono, se ed in quanto applicabili, le norme in materia di Codice Civile e delle leggi speciali.
· Clausola compromissoria
I Soci si impegnano a non aderire per vie legali per le eventuali divergenze che sorgono con l’Associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita sociale. Tutte le eventuali controversie sono sottoposte ad un collegio arbitrale costituito da tre componenti: due eletti dagli associati a maggioranza, ed il terzo nominato dai primi due arbitri fra gli associati.
I Soci con l’accettazione dello Statuto si impegnano a rispettare la presente clausola compromissoria.
Il presente Statuto è stato approvato dall’Assemblea in data 17-12-2016.


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